Articolo 182 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 181Articolo 183
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1 giugno 1924
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30 gennaio 1926
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12 febbraio 1926
Art. 182.

Nelle vecchie Provincie del Regno, fino a quando non sara' provveduto all'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I, del presente decreto, saranno osservate le norme vigenti relative ai boschi e terreni vincolati per scopi idrogeologici e per altri scopi e sara' vietata la trasformazione dei boschi non vincolati in altre qualita' di coltura, senza autorizzazione del Comitato forestale.

Qualora questi ultimi boschi siano utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione, il Comitato potra' imporre le modalita' della utilizzazione ed occorrendo sospenderla.

Nei casi di urgenza la sospensione delle utilizzazioni potra' essere ordinata dall'Ispettorato forestale, salvo ratifica del provvedimento da parte del Comitato, da deliberarsi alla prima adunanza.

((I contravventori incorreranno nelle pene comminate nel Titolo I, Capo II del presente decreto))
Entrata in vigore il 12 febbraio 1926
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