Articolo 37 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
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1 giugno 1924
Art. 37.

Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell' art. 101 del Codice penale , non sara' ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, sara' sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.

La conciliazione potra' aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924