Articolo 54 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 53Articolo 55
Versione
1 giugno 1924
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Versione
30 gennaio 1926
Art. 54.

Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto non sara' mai permessa la coltura agraria.

Il pascolo sara' in essi regolato in conformita' delle norme contenute nell'art. 9.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate sono punite con ammenda estensibile fino a L. 50 e, in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I capo II del presente decreto. ((1))

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o piu' contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, puo' autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennita', ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 3 gennaio 1926, n. 23 , convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le pene pecuniarie comminate nel presente articolo sono elevate nella misura del quintuplo.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1926
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