Articolo 7 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 6Articolo 8
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1 giugno 1924
Art. 7.

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalita' da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

Entrata in vigore il 1 giugno 1924
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