Art. 7.
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalita' da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualita' di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalita' da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.