Articolo 34 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 giugno 1924
Art. 34.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal Codice penale .

Entrata in vigore il 1 giugno 1924