Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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Versione
28 ottobre 1965
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Versione
22 agosto 2008
Art. 23. ((Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4 , primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove previsto)) Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 30.
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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