Articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 99Articolo 101
Versione
28 ottobre 1965
Art. 100.
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato non e' in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilita' dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede affinche', entro il piu' breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quelli) dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennita' per inabilita' temporanea.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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