Articolo 250 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 249Articolo 251
Versione
28 ottobre 1965
Art. 250.
La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per piu' di quindici giorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al giorno della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e' presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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