Articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 125Articolo 127
Versione
28 ottobre 1965
Art. 126.
L'assicurazione secondo il presente titolo e' esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente