Articolo 125 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 124Articolo 126
Versione
28 ottobre 1965
Art. 125.
Le indennita' dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennita' che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtu' di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennita' sino alla copertura dell'intera retribuzione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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