Articolo 165 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 164Articolo 166
Versione
28 ottobre 1965
Art. 165.
Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.
L'ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni allo Ispettorato la scheda di cui al primo comma dell'articolo 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli accertamenti stessi.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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