Articolo 208 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 207Articolo 209
Versione
28 ottobre 1965
Art. 208.
Sono considerati come lavori forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la estirpazione delle piante dannose e simili. Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.
E' soggetta, altresi', alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante ovunque queste si trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie e', considerata come tale anche la carbonizzazione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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