Articolo 195 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 194Articolo 196
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
26 aprile 1995
Art. 195. (( 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni. ))
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
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