Articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 104Articolo 106
Versione
28 ottobre 1965
Art. 105.
Nel Caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilita' del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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