Articolo 127 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 126Articolo 128
Versione
28 ottobre 1965
>
Versione
1 gennaio 1998
Art. 127.
Non sono assicurati presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonche' i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell' art. 4 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 ; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette;
2) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449))
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo' essere attuata con forme particolari di gestione e puo' anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente