Articolo 97 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 96Articolo 98
Versione
28 ottobre 1965
Art. 97.
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti dall'istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanita'.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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