Articolo 186 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 185Articolo 187
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28 ottobre 1965
Art. 186.
I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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