Articolo 207 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 206Articolo 208
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28 ottobre 1965
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11 dicembre 1986
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5 maggio 2023
Art. 207.
Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell' art. 2135 del Codice civile , anche so i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione od all'alimentazione deo prodotti agricoli, quandosiano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nall'assicurazione a norma del presente titolo.
Sono altresi' soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti sui fondi per i quali non sia stabilita la imposta sui terreni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1986, N. 778)) .
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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