Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 ottobre 1965
Art. 5.
Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti del n. 1) dell'art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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