Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 62Articolo 64
Versione
28 ottobre 1965
Art. 63.
In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda dispone che sia praticata l'autopsia con la maggiore tempestivita'. Le parti interessate possono delegare un medico di fiducia per assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con la procedura previste nel terzo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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