Articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 132Articolo 134
Versione
28 ottobre 1965
Art. 133.
La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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