Articolo 122 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 121Articolo 123
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
10 febbraio 1994
Art. 122.
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dello infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte. ((41)) --------------- AGGIORNAMENTO (41) La Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio-3 febbraio 1994 n. 14 ( in G.U. 1a s.s. 09.02.1994 n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione."
Entrata in vigore il 10 febbraio 1994
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