Articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 90Articolo 92
Versione
28 ottobre 1965
Art. 91.
Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'Istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell'indennita' per l'inabilita' temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e' dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilita', la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dell'art. 87.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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