Articolo 206 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 205Articolo 207
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28 ottobre 1965
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11 dicembre 1986
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5 maggio 2023
Art. 206. ((Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili)) .
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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