Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 ottobre 1965
>
Versione
5 dicembre 1994
Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 350))
Entrata in vigore il 5 dicembre 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente