Articolo 111 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 110Articolo 112
Versione
28 ottobre 1965
Art. 111.
Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennita'.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennita'.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita, nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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