Articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 98Articolo 100
Versione
28 ottobre 1965
Art. 99.
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall'articolo 87, e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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