Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
24 ottobre 2003
Art. 12.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, ((contestualmente all'inizio)) dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura del lavori o per la necessita' del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia ((contestuale)) alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori;
I datori di lavoro debbono, altresi', denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l' ((trentesimo)) giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non e' richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonche' la sede dell'azienda, entro ((trenta)) giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 2003
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