Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 50Articolo 52
Versione
28 ottobre 1965
Art. 51.
I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza prevista nell'articolo precedente, incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo si considerano come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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