Articolo 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 114Articolo 116
Versione
28 ottobre 1965
Art. 115.
Agli effetti della determinazione della misura, dell'indennita' per inabilita' temporanea, della rendita e per inabilita' permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base e' accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello art. 29 o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli articoli 31 e 32.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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