Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 68Articolo 70
Versione
28 ottobre 1965
Art. 69.
Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, e' quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi e' obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennita' per inabilita' temporanea per il periodo che l'ufficio stesso credera' di stabilire.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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