Articolo 164 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 163Articolo 165
Versione
28 ottobre 1965
Art. 164.
Su istanza del lavoratore, che intende richiedere lo accertamento collegiale di cui al quinto comma dello art. 157, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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