Articolo 211 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 210Articolo 212
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28 ottobre 1965
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26 febbraio 1988
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5 maggio 2023
Art. 211.
L'assicurazione comprende, altresi' le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli articoli 206, 207 e 208. ((27))
Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
--------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all' art. 38, comma secondo, Cost. , dell'art. 211, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 , nella parte in cui non prevede che l'assicurazione e' obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali nell'agricoltura e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche' si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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