Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 34Articolo 36
Versione
28 ottobre 1965
Art. 35.
La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 341 del presente decreto, si applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'articolo 33 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell'art. 127 e alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a, norma dell' art. 1 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli articoli 10 , 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033 , sull'ordinainento dell'Istituto stesso.
Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore puo' avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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