Articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 86Articolo 88
Versione
28 ottobre 1965
Art. 87.
L'infortunato non puo', senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte e' demandato, in caso di contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Ministero della sanita'; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi e' designato dal Ministero della sanita'.
Il giudizio e' promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla costatazione del rifiuto.
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennita' per inabilita' temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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