Articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 83Articolo 85
Versione
28 ottobre 1965
Art. 84.
Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale e' stata richiesta la revisione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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