Articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 153Articolo 155
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 154.

I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalita' della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

((77)) -------------- AGGIORNAMENTO (77)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1126, lettera l)) che "il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , non e' piu' dovuto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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