Articolo 153 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 152Articolo 154
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28 ottobre 1965
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6 febbraio 1976
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1 gennaio 2019
Art. 153.

I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere eccetera.
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio.

((77)) -------------- AGGIORNAMENTO (77)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1126, lettera l)) che "il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , non e' piu' dovuto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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