Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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5 maggio 2023
Art. 39. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314)) .
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314)) .
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314)) .
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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