Articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 32Articolo 34
Versione
28 ottobre 1965
Art. 33.
I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli articoli 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore a norma degli articoli 2754 e 2778 del Codice civile .
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri proventi o prodotti del viaggio durante il quale e' sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado terzo stabilito dall' art. 552 del Codice della navigazione .
Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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