Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
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Versione
28 ottobre 1965
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Versione
30 marzo 2014
Art. 42.

Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o dello modalita' di svolgimento o di altre circostanze, difficolta' per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantita' di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39. ((69)) ------------- AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data".
Entrata in vigore il 30 marzo 2014
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