Articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 76Articolo 78
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28 ottobre 1965
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19 maggio 1988
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5 maggio 2023
Art. 77.
Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 85 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85. ((29a))
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso.
--------------- AGGIORNAMENTO (29a) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 maggio 1988, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 18/05/1988, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge".
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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