Articolo 135 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 134Articolo 136
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
3 marzo 1988
Art. 135.
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico. ((28)) --------------- AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 25 febbraio 1988 n. 206 (in G.U. 1a s.s. 02.03.1988 n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)."
Entrata in vigore il 3 marzo 1988
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