Articolo 114 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 113Articolo 115
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
25 aprile 2009
Art. 114. null
Le transazioni concernenti il diritto all'indennita' alla misura di essa, non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si e effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.
Entrata in vigore il 25 aprile 2009
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