Articolo 231 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 230Articolo 232
Versione
28 ottobre 1965
Art. 231.
Le indennita' per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215 ed in conformita' delle disposizioni del titolo primo.
A decorrere dal 1 luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 231.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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