Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 12Articolo 14
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28 ottobre 1965
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30 maggio 1982
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26 febbraio 1988
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5 maggio 2023
Art. 13. ((La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti)) .
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34)) .
((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34)) .
Entrata in vigore il 5 maggio 2023
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