Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 57Articolo 59
Versione
28 ottobre 1965
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
18 luglio 1998
Art. 58.

Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti. (58) (58a) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((58a))
E' parimenti corrisposta un'indennita', nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa. (58) (58a)

-------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le presenti modifiche diventano efficaci "decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". -------------- AGGIORNAMENTO (58a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto "a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 18 luglio 1998
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