Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 81Articolo 83
Versione
28 ottobre 1965
Art. 82.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 50.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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