Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 63Articolo 65
Versione
28 ottobre 1965
Art. 64.
L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facolta' di richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all' art. 231 del Codice di procedura penale .
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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