Articolo 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 175Articolo 177
Versione
28 ottobre 1965
Art. 176.
Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo e' punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire ottantamila.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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