Art. 176.
Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo e' punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire ottantamila.
Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo e' punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire ottantamila.